Autenticazione di copia (D.P.R. 445/2000"):
consiste in un'attestazione di conformità con un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento nonché da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco (Anagrafe). Il cittadino può autenticare le copie degli atti e documenti, producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.
Sottoscrizioni (firme) (D.P.R. 445/2000"):
consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o al funzionario incaricato dal Sindaco, che firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
attenzione: il D.P.R. 445/2000 (T.U.): prevede che le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e a gestori di pubblici servizi nonché le domande di concorso non debbano più essere autenticate.
Autenticazione di fotografie:
Per il rilascio delle foto legalizzate per passaporto, porto d'armi, licenza di caccia e pesca, patente di guida,o nei casi previsti da disposizioni di legge, l'autentica può effettuarsi solo in presenza dell'interessato.
Per i soggetti minorenni l'autentica, relativamente ai casi sopra esposti e per la conduzione di ciclomotori(dai 14 ai 15 anni), è consentita solo in presenza del genitore esercente la potestà o del Tutore.