Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma molti rapporti fra gli ex coniugi permangono, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economici e i figli minori.
II capitolo spiega quando e come si può chiedere il divorzio e quali sono le sue conseguenze.
• Che cosa è il divorzio?
È lo scioglimento del matrimonio civile. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili.
• Che effetto ha il divorzio sul matrimonio religioso?
Per la Chiesa il matrimonio religioso perdura finché non ne venga pronunciato l’annullamento. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Analoghi principi valgono per gli altri culti.
• Quando si può chiedere il divorzio?
La legge prevede i seguenti casi:
a. Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
b. Se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all’estero.
c. Se l’altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all’ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d’incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
d. Se il matrimonio non è stato consumato.
e. Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
• Per ottenere ii divorzio è sempre necessario fare una causa e avere l’assistenza di un avvocato?
Sì, è sempre necessario
• Quanti tipi di divorzio esistono?
Sotto il profilo della procedura due, il divorzio consensuale e quello contenzioso.
• Che differenza c’è?
Nel divorzio consensuale le due parti sono già d’accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la sentenza. Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell’altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.
Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale (vedere capitolo precedente).
• Ci si può opporre al divorzio chiesto dall’altro coniuge?
Non ci si può opporre se la richiesta è motivata dai fatti previsti dalla legge; si può però far presente, se è il caso, che mancano i presupposti: per esempio se dopo la separazione legale è avvenuta una riconciliazione.
• Il giudice del divorzio è libero di confermare o modificare quanto stabilito nella separazione?
Sì, è libero di farlo. Le condizioni della separazione non sono vincolanti.
• Quali sono i criteri per stabilire l’affidamento dei figli?
Gli stessi della separazione legale. In più, nel divorzio, la legge prevede l’affidamento congiunto o alternato a entrambi i genitori.
• Che cosa deve fare il genitore che cambia residenza o domicilio?
Dove comunicarlo all’altro genitore entro 30 giorni.
l Quali sono i criteri per stabilire il mantenimento dei figli?
Gli stessi criteri della separazione legale. Inoltre dove essere stabilito l’adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria (ISTAT).
• Quali sono i criteri per stabilire l’assegnazione della casa familiare?
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli e con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
Il Giudice dovrà anche valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione della casa, se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può essere trascritta nei registri immobiliari, con l’effetto che se la casa viene venduta il terzo acquirente deve rispettarne la destinazione. Se la casa è in locazione, l’assegnatario subentra nel contratto, previo avviso al proprietario.
• Quali sono le conseguenze del divorzio per i coniugi?
Tutti e due riacquistano lo stato libero e possono contrarre nuovo matrimonio valido agli effetti civili.
La donna perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale, su sua richiesta, non la autorizzi a conservarlo per particolari motivi.
Si perdono anche i diritti ereditari relativi alla successione del coniuge tranne per particolari casi.
• In quali casi il divorziato ha dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge?
Quando si trova in stato di bisogno e aveva diritto all’assegno di divorzio, può richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità. Il Tribunale terrà conto dell’importo delle somme percepite, della gravità dello stato di bisogno e dell’eventuale pensione di riversibilità (vedere gli ultimi due punti di questo capitolo); inoltre terrà conto del valore dei beni ereditari, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Su accordo delle parti l’assegno può essere liquidato in un’unica soluzione.
Il divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o perde lo stato di bisogno.
• Come vengono regolati i rapporti economici fra divorziati?
II Tribunale dispone che uno dei coniugi paghi periodicamente un assegno all’altro, quando questi non abbia mezzi adeguati, e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, per provvedere al proprio mantenimento secondo il tenore di vita precedente alla separazione. Questo assegno deve essere aggiornato automaticamente, almeno in base all’indice ISTAT.
• Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per determinare l’entità dell’assegno?
Le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della frattura familiare, il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi e, infine, la durata del matrimonio.
• Se il coniuge che percepisce l’assegno si risposa, continua ad averne diritto?
No. Automaticamente lo perde.
• È possibile ottenere una liquidazione globale, invece di un assegno mensile?
Sì, ma i coniugi devono essere d’accordo e il Tribunale deve giudicare giusta la liquidazione; una volta accettata questa soluzione, in seguito non si potrà avanzare più nessuna altra domanda di contenuto economico.
• Sono previste garanzie per l’adempimento degli obblighi economici?
Si può iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del coniuge che deve versare l’assegno; inoltre il Tribunale può chiedere che egli fornisca garanzie adeguate, se esiste il pericolo che possa sottrarsi agli obblighi economici nei confronti dell’ex coniuge o dei figli.
• Che cosa può fare il divorziato, quando non riceve l’assegno che gli è dovuto?
Può ricorrere alle normali azioni esecutive per il recupero del credito. Inoltre, dopo aver richiesto il pagamento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se il pagamento non avviene nei successivi 30 giorni, il creditore può notificare la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde somme di denaro all’ex coniuge (datore di lavoro, inquilino) invitandolo a versare direttamente a lui le somme dovute; se ciò non avviene, il creditore può agire in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo.
In ogni caso il datore di lavoro non può versare all’ex coniuge creditore più della metà della somma che deve all’inadempiente. Il Tribunale può anche disporre il sequestro dei beni del debitore e di metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.
• È reato non corrispondere l’assegno dovuto al coniuge divorziato?
Sì, e chi lo commette è punibile su querela di parte, con la reclusione fino a 1 anno e/o con una multa.
• La sentenza di divorzio del Tribunale può essere modificata?
Sì, se il coniuge che ne ha interesse propone appello nei termini di legge: in questo caso si procede ad un riesame della situazione da parte del Giudice di secondo grado.
• Si possono modificare successivamente, se sopravvengono giustificati motivi, le disposizioni sull’affidamento dei figli o sul contributo economico?
Sì, su richiesta della parte interessata.
• Il divorziato/a ha dei diritti sulla liquidazione per fine rapporto di lavoro dell’ex coniuge?
Sì, se non si è risposato/a e riceve l’assegno di divorzio. In questo caso gli spetta il 40% della liquidazione riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
• Il divorziato/a ha diritto alla pensione di riversibilità?
Sì, ma soltanto se non si è risposato/a, se aveva diritto all’assegno e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio. Se l’ex coniuge defunto non si era risposato, il divorziato/a ha diritto a tutta la pensione; in caso contrario, su sua richiesta, il Tribunale gli attribuisce una parte della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni.
• Che cosa è la pensione di riversibilità?
È quella pensione che, in caso di morte di chi la percepiva, passa al coniuge, ai figli e ai parenti del pensionato/a.