Viene assegnata al coniuge affidatario del minore.
Per la determinazione dell'assegno, tenuto conto della posizione economico-patrimoniale dei coniugi, dei motivi che hanno condotto alla separazione e della potenzialità lavorativa, il Tribunale fisserà un contributo che permetta, nei limiti del possibile, il mantenimento del precedente tenore di vita.