1) Richiesta del nulla osta
L’iter per il rilascio del visto ha inizio con la richiesta di nulla osta che lo straniero che richiede il ricongiungimento dall’italia deve presentare alla questura di residenza.
Organi di riferimento:
- Questura
- Azienda Sanitaria Locale oppure Ufficio Tecnico del Comune / Servizio Casa.
Tutela
Avverso il diniego del nulla osta, nonché di ogni atto in materia di diritto all’unità familiare, può essere presentato ricorso dall’interessato al Tribunale del luogo in cui risiede.
2) Visto di ingresso
Organi di riferimento:
- Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana nel Paese di origine.
Tutela
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data di richiesta.
Avverso il diniego del visto lo straniero può presentare ricorso al TAR del Lazio, pertanto è necessario rivolgersi ad un avvocato.
3) Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Una volta entrato in Italia, lo straniero dovrà richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui durata corrisponderà a quella del permesso di soggiorno del familiare cui lo straniero si è ricongiunto. Il titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale, all’iscrizione nelle liste di collocamento, allo studio, al lavoro sia in forma subordinata che autonoma.
Organi di riferimento: