Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
I minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha una validità di cinque anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente o su richiesta dell'interessato ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore.
Anche prima della scadenza e comunque entro i sei mesi successivi, il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni).
La domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata della documentazione occorrente, può essere presentata:
in Italia: nel luogo di residenza, presso la locale Questura o Commissariato di P.S., ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il locale Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;
all'estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Una novità di recente introduzione riguarda la marca da bollo da € 30,99 (lire 60.000) cc.gg. (concessioni governative) per passaporti che non deve più essere allegata alla richiesta di rinnovo quinquennale, mentre sarà necessario allegarla in caso di rilascio del libretto.
E' bene ricordare che la marca da € 30,99 (lire 60.000) vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004, il 9 aprile 2005 il passaporto andrà rinnovato).
Non è neanche più necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).
La marca da bollo può essere annullata dalla Polizia di Frontiera o dal cittadino scrivendo a penna la data di partenza.
Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione Europea, ma che dovrà essere comunque corrisposta apponendo la marca sul passaporto qualora l'interessato lo utilizzi per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.
Avvertenze da leggere con attenzione valide per il rilascio/rinnovo di tutti i documenti di espatrio.
- La marca annuale da € 30,99 (lire 60.000) non è più richiesta se il passaporto viene utilizzato per recarsi in paesi dell'Unione Europea.
- Avvertenza: la marca da € 30,99 (lire 60.000) vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004, il 9 aprile 2005 il passaporto andrà rinnovato).
- I moduli vanno compilati in ogni loro parte e sono disponibili presso i seguenti uffici: Questura, Commissariati di P.S., stazioni Carabinieri, Comuni.
- False dichiarazioni eventualmente rese saranno punite ai sensi di legge.
- Nel caso in cui si richieda il rilascio del passaporto per minori, del certificato di espatrio o l'iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori, è necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie ovvero le fotografie già legalizzate da un P.U.
- Il richiedente può delegare un maggiorenne alla consegna della richiesta e/o al ritiro del passaporto purché:
a) ne indichi espressamente le generalità nella parte "annotazioni"
b) le fotografie, laddove richieste siano già state legalizzate e la firma laddove richiesta, sia apposta davanti ad un P.U. ovvero l'istanza sia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Per effetto della legge 15 maggio 1997 n.127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative le richieste di passaporto, lasciapassare per i minori di 15 anni e fogli notizie per passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive non devono più essere autenticate se presentate od inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido.
- Alla luce della nuova disciplina della tassa annuale per il passaporto (legge 21 novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di Polizia ai valichi di frontiera, all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto, l'interessato verrà informato tramite una specifica annotazione sull'apposito modulo, che la tassa annuale sul passasporto non è più prevista per l'espatrio verso i Paesi aderenti all'Unione Europea, fermo restando tale tassa dovrà essere comunque corrisposta nel caso in cui l'interessato utilizzi il passaporto per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.