Il Comune di Valfabbrica rende noto che sono previste anche per l’anno 2026 agevolazioni TARI ai sensi dell’Art. 1, c. 660 della L. 147/2013 per particolari categorie di soggetti vulnerabili.
DESCRIZIONE:
Il Comune di Valfabbrica, in applicazione dell’articolo 25-bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) rende noto che sono previste per l’anno 2026 agevolazioni sul pagamento della TARI in favore di particolari categorie di utenze domestiche vulnerabili, già previste per gli anni precedenti.
Le categorie di utenti cui spettano le riduzioni previste dall’art. 25-bis del regolamento sono le seguenti:
- Riduzione del 35% parte fissa e variabile per abitazioni occupate esclusivamente da un nucleo familiare composto da uno o due soggetti ivi residenti di età superiore a 65 anni e con un valore ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 18.000,00;
- Riduzione complessiva del 35% parte fissa e variabile per abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurino portatori di handicap grave certificato ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, e con un valore ISEE ordinario non superiore a € 18.000,00.
Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili tra loro.
La riduzione è concessa solo su richiesta degli aventi diritto che dovranno presentare domanda per l’anno 2026 entro il 30 Settembre 2026 mediante l’apposito modello scaricabile di seguito.
Le domande pervenute oltre il termine di presentazione fissato determineranno l’applicazione della riduzione dalla data di presentazione della richiesta con conguaglio delle eventuali riduzioni spettanti.
La domanda potrà essere presentata:
- tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo;
- tramite PEC all’indirizzo comune.valfabbrica@postacert.umbria.it
- tramite email all’indirizzo protocollo@comune.valfabbrica.pg.it
e dovrà essere corredata dall’apposita documentazione indicata nel regolamento, attestante il valore ISEE in corso di validità e, nel solo caso della riduzione di cui al secondo punto, il verbale di invalidità ai sensi L.104/92.
PRECISAZIONI
Le due riduzioni previste dall’art. 25-bis, comma 1, lett. a) e b), non sono cumulabili tra loro.
La domanda esplica i suoi effetti dal 1 gennaio dell’anno di presentazione della domanda e anche per gli anni successivi, tuttavia il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 90 giorni dall’evento. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
I contribuenti già beneficiari della riduzione non dovranno ripetere la domanda per l’anno 2026.
In caso di riconoscimento dell’agevolazione, si provvederà al riconoscimento della stessa nella terza rata con scadenza 15/12/26.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti uffici:
Servizi sociali:
tel. 075 9029827 (funzionario responsabile)
Tributi:
tel. 075 9029830
tel. 075 9029804 (funzionario responsabile)