L. 30/4/99 n.120 art.9
GU 03/05/99 n. 101
Albo dei presidenti
(Albo dei presidenti).
1 L’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) essere in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo di cui all’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’apposito albo istituito a norma dell’articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.
3. L’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di ottobre.