Quando una famiglia, a causa di gravi difficoltà transitorie, non è in grado di assicurare al figlio minorenne l’assistenza morale e materiale, come si interviene?
Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d’accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.
È possibile il collocamento di un minore in Istituto?
Si, lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni quando non è possibile l’affidamento familiare. Il collocamento temporaneo del figlio in Istituto può avvenire inoltre da parte dei genitori.
Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?
Deve accoglierlo presso di sé, mantenerlo, istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.
Quali rapporti ci sono tra l’affidatario e i genitori del minorenne?
I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti del figlio affidato.
L’affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella famiglia di origine.
L’affidatario ha diritto di assentarsi dal lavoro per assistere il minore?
Sì, ha diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro, previste a favore dei genitori per l’assistenza al bambino.
Il minore che è stato affidato ad un Istituto o in affidamento familiare, può essere dichiarato adottabile?
Sì, nel caso che la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino e un valido rapporto affettivo ed educativo.
Che cosa è l’affidamento preadottivo?
È un primo periodo di inserimento del minore nella famiglia prescelta, per verificare se l’adozione può avere esito positivo.